Il DL 104/2020 (“Decreto Agosto”) riapre i termini per la rivalutazione dei beni aziendali e delle partecipazioni nei bilanci al 31 dicembre 2020. Questa riedizione della norma finalmente convince per flessibilità e convenienza, e certamente verrà considerata da molte imprese.
Come in precedenza, la rivalutazione può essere effettuata dalle società di capitali ed enti commerciali residenti che non adottano gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.
Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali (ad eccezione dei “meri” costi pluriennali), che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni. I beni in questione debbono essere di proprietà e debbono risultare tanto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 quanto in quello successivo.
La nuova rivalutazione si presenta particolarmente appetibile rispetto alle precedenti versioni per diverse ragioni:
- è possibile optare sia per una rivalutazione meramente contabile (e gratuita), sia per una rivalutazione con effetto fiscale;
- in caso di riconoscimento fiscale della rivalutazione, l’imposta sostitutiva da corrispondere è particolarmente ridotta, pari al 3% (12% nella versione precedente) sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili, da versare in 3 rate annuali senza interessi;
- viene meno l’obbligo di rivalutare i beni per “categorie omogenee”: è ora possibile procedere con la rivalutazione distintamente per ciascun bene, lasciando quindi massima flessibilità.
I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva assumono valenza fiscale immediatamente, quindi a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2021. Nel dettaglio il valore fiscale è riconosciuto per:
- la deduzione dei maggiori ammortamenti (recuperando ires e irap per un 27,9%);
- l’incremento del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ex art. 102 c.6 del TUIR;
- l’incremento dei valori da assumere nell’applicazione del test di comodo (per le società non operative) ex art. 30 L. 724/94.
Dal punto di vista civilistico, la rivalutazione comporta il vantaggio di far emergere un maggior patrimonio netto, con l’iscrizione della riserva di rivalutazione, da utilizzare sia per la copertura di eventuali perdite (come ad esempio quelle generate dall’emergenza Covid-19) senza la necessità di abbattimenti del capitale o di nuovi apporti dei soci, sia per migliorare il proprio rating creditizio.
La rivalutazione viene effettuata attraverso tre modalità contabili:
- rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento dei beni: il costo storico del cespite da rivalutare ed il relativo fondo di ammortamento sono contemporaneamente incrementati nella stessa proporzione. Tale metodo consente di mantenere inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti;
- rivalutazione del solo costo storico dei beni: l’intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del bene. Questo metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuta inalterata la % di ammortamento;
- rivalutazione mediante riduzione del fondo ammortamento dei beni: l’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo ammortamento, senza modificare il costo originario del bene. Il metodo comporta un allungamento del periodo di ammortamento.
Le tre modalità determinano effetti diversi, sia in termini di maggiori quote di ammortamento da spesare a CE sia in termini di velocità di recupero dell’eventuale beneficio fiscale della rivalutazione.
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