Dal 16 luglio 2022 entrerà in vigore il D.L. n. 14 del 12/01/2019, (modificato dal D.L. n. 83 del 17/06/22) noto come Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, destinato a riformare l’intera disciplina del risanamento aziendale.

Finalità

Al fine di salvaguardare la continuità dell’attività d’impresa e l’emersione anticipata di squilibri aziendali, il legislatore ha introdotto il dovere per tutti gli imprenditori di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle proprie caratteristiche.

Nello specifico, come definito dall’art 3 del Codice, gli assetti devono consentire di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
  2. verificare la sostenibilità dei debiti e la presenza di concrete prospettive di continuità aziendale per almeno i dodici mesi successivi;
  3. monitorare i segnali di allarme per l’emersione tempestiva della crisi, ovvero debiti nei confronti di banche, istituti previdenziali, ecc.

Strumenti possibili da adottare

In estrema sintesi si rende necessario per tutte le imprese l’adozione di strumenti di pianificazione, programmazione e controllo che consentano di adottare una visione prospettica dell’andamento aziendale. Di seguito alcuni degli strumenti per il risanamento aziendale:

  • composizione negoziata della crisi, strumento che prevede la nomina di una figura professionale – l’esperto – al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con le parti interessate al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui versa la società;
  • piano attestato di risanamento, si fonda su accordi con i creditori finalizzati a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, senza l’intervento del tribunale, ma di un professionista indipendente che rilasci un’attestazione specifica;
  • accordi di ristrutturazione del debito, strumento negoziale stragiudiziale, che però prevede l’intervento del tribunale, è costituito dagli Accordi di ristrutturazione del debito. In questo caso, l’imprenditore deve stipulare accordi con almeno il 60% dei crediti, con la finalità di risanare l’esposizione debitoria;
  • piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, strumento che può prevedere un soddisfacimento dei creditori anche in deroga alle regole tipiche delle procedure concorsuali (par condicio creditorum);
  • concordato preventivo, procedura concorsuale giudiziale e volontaria, qualificato dalla legge “preventivo” in quanto tende a prevenire l’apertura della liquidazione giudiziale (fallimento). Prevede un intervento del tribunale in modo incisivo, anche tramite la figura del commissario giudiziale, e l’approvazione della proposta da parte della maggioranza dei creditori, chiamati a valutarne la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare. Gli interventi legislativi più recenti sono finalizzati ad agevolare la continuità aziendale, ad esempio, recependo la regola c.d. della priorità relativa.

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