La presente misura, prevista dal decreto “Agosto”, consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività commerciali danneggiate dal calo delle presenze turistiche straniere causato dall’emergenza Covid 19.
La somma di denaro spetta ai titolari di partita IVA che svolgono attività commerciale o di servizio al pubblico nelle zone A ed equipollenti (centri storici) dei capoluoghi di provincia e delle città metropolitane, caratterizzati in condizioni normali da una forte presenza di turisti provenienti dai paesi esteri in rapporto ai residenti. Il contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato subita.
Nello specifico, i soggetti che intendono richiedere il bonus, devono possedere i seguenti requisiti:
- avere partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti:
- dei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti;
- delle città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.
Inoltre, devono avere almeno uno tra i requisiti seguenti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti;
- inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro, ma sono inferiori a 1.000.000 di euro;
- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro.
Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Il presente contributo non è cumulabile con il Bonus Ristoranti. I soggetti aventi i requisiti per entrambi i contributi posso richiedere uno solo di essi, scegliendo il più favorevole.
Le domande potranno essere presentate fino al 14 gennaio 2021.
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